Ritardo aereo: anche la Compagnia aerea extra UE deve pagare

By 25 Settembre 2016 Maggio 22nd, 2020 Archivio articoli, c3, news

Ritardo aereo. Con sentenza del 30/08/2013 l’autorità giudiziaria competente ha condiviso la tesi dello staff di www.avvocatoviaggiatore.it ed ha condannato una compagnia aerea turca a corrispondere ai passeggeri nostri assistiti la compensazione pecuniaria nella misura di € 600,00 a parte, applicando, in via parametrica, il Reg.CE 261/04 per il ritardo di otto ore del volo di ritorno (tratta Entebbe-Instambul-Napoli) che faceva uno scalo non previsto a Nairobi per poi atterrare a Roma anziché a Napoli con oltre otto ore di ritardo rispetto alle date contrattuali, costringendo i passeggeri a raggiungere la destinazione finale (Napoli) a proprie spese.

A tali disagi si aggiungeva il fatto che i bagagli venivano riconsegnati solo dopo 4 giorni ed in pessime condizioni.

Il Giudice adito, pur riconoscendo che, nel caso di disservizi occorsi a cittadini comunitari, per voli operati da vettori extra UE per tratte con andata da un paese extra UE, non trovi applicazione la disciplina comunitaria in tema di compensazioni pecuniarie, ha ritenuto di poterla applicare in via parametrica atteso che la normativa applicabile, ovvero la Convenzione di Montreal, pur riconoscendo il diritto dei passeggeri al risarcimento del danno per i disservizi subiti, si limita a stabilire una cifra massima per la sua quantificazione (4.150 DSP).

Pertanto, valutati i fatti di causa, ha ritenuto di applicare le regole di cui al Reg.CE n. 261/04, che ha istituito regole comuni in materia di compensazione pecuniaria per il ritardo aereo (€ 250,00 – € 400,00 – € 600,00) a seconda della tratta chilometrica interessata.

Di seguito si riportano i punti salienti della decisione.

Nel caso di specie – essendo stato convenuto un vettore NON comunitario (omissis), non è applicabile direttamente il Reg.CEn261/04, tenuto conto che la CGUE con sent. n1734/08 ha precisato – in fede al p.pio che i voli round trip (andata e ritorno) restano voli distinti nonostante l’unica prenotazione – che l’art. 3 NON si applica ai voli di andata da un paese membro CE e ritorno in partenza da un paese terzo. Resta possibile il riferimento alla Convenzione di Montreal 1999, in quanto attuata in Italia con L12/04. Essa riguarda ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci effettuato con aeromobile a titolo oneroso, dal momento che “il luogo di partenza ed il luogo di arrivo – vi sia stata o meno interruzione di trasporto o trasbordo – sono situati sul territorio di due Stati parti o sul territorio del medesimo Stato parte, qualora sia previsto uno scalo sul territorio di altro Stato, anche non parte” (art. 2) – come nel caso in esame. In caso di ritardo aereo o danni bagaglio etc. la Conv. di Montreal stabilisce nella cifra massima di 4.150 DSP a passeggero il risarcimento del danno (artt. 7.19,20). Non vi è nessuna norma che quantifica il ritardo del volo, quindi occorre valutare l’eccessività dell’orario di arrivo a destinazione rispetto agli orari pubblicati dalla compagnia aerea in relazione alla tratta aerea concordata”.

Di conseguenza, – istruttoriamente accertata la responsabilità primaria ed assorbente del vettore aereo, con addebito a suo carico dell’evento di ritardo sia del volo di ritorno, sia della riconsegna al legittimo possessore del bagaglio consegnato alla partenza al chek in – ne deriva che parte convenuta va condannata anche ai sensi della “Carta 2000 dei diritti del passeggero” – ove si prevede che pur in caso di tempestiva assistenza durante l’attesa, il passeggero ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea il risarcimento dei danni subiti, quale la perdita di coincidenza con altro volo, l’acquisto di biglietti di trasporto alternativi, spese varie, con esclusione di quant’altro non specificamente provato – al risarcimento danni in favore dell’attore nella misura di cui si dirà, utilizzato per la quantizzazione equitativa i parametri indicati negli artt. 17,19,22 Conv. Montreal ’99, Reg. 889/02”.

P.Q.M.

– accoglie per quanto di ragione le domande risarcitorie e per l’effetto condanna la soc. (omissis) al pagamento in favore di

– Sig. (omississ) e Sig. ra (omissis) della somma globale all’attualità di € 800,00 (€500 + €300) cadauno; interessi ut supra dalla domanda al saldo.

[…] La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

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