Ritardo aereo, volo cancellato e risarcimento del danno, qual è la misura del risarcimento?
La domanda non è affatto banale e la risposta non è così scontata.
Come diffuso da molti siti internet che propongono risarcimenti, nel caso di ritardo prolungato (almeno due ore per tratte inferiori a 1500 km e almeno tre ore per tratte superiori ai 1500 km), ai sensi della Convenzione di Montreal e del Regolamento U.E. 261/2004, nel caso di ritardo volo, non ascrivibile a causa di forza maggiore, il passeggero ha diritto ad un a compensazione pecuniaria pari ad € 250,00, € 400,00 e € 600,00 a seconda della fascia chilometrica relativa al volo interessato.
Quello che non viene detto e che spesso non si sa è che in caso di ritardo aereo prolungato ovvero di volo cancellato, il passeggero ha diritto alla c.d. “assistenza a terra” e al risarcimento del danno ulteriore.
Detta assistenza, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento U.E. 261/2004 prevede il diritto del passeggero:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
— qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
— qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
- Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Pertanto, come confermato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 12088/2015), la mancata osservanza, da parte del vettore aereo, delle suddette prescrizioni, dà diritto ad un risarcimento del danno ulteriore.
Detto risarcimento del danno potrà consistere a titolo esemplificativo:
– nel rimborso delle spese sostenute per pasti e bevande, nel caso in cui non vengano forniti dalla Compagnia aerea;
– nel rimborso delle spese di alloggio, nel caos in cui il ritardo aereo prolungato o di cancellazione volo che implichino la necessità di un pernottamento;
– nel rimborso delle spese per telefonate (spesso le telefonate ai servizi clienti delle Compagnie aeree sono a pagamento con tariffe molto alte).
Quanto al danno non patrimoniale, che si configura come complementare ed ulteriore rispetto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento U.E., la stessa Suprema Corte, nella sentenza n. 12088/2015, non l’ha escluso, chiedendo che la norma imperativa cui debba farsi riferimento è la Convenzione di Montreal del 1999 e la normativa del singolo Stato.
Pertanto, di fronte ad un ritardo aereo prolungato ovvero ad una cancellazione del volo, che abbia comportato un comprovato ovvero oggettivo stato di stress psico-fisico in capo al passeggero, non è da escludersi un risarcimento del danno ulteriore da liquidarsi in via equitativa dal giudice.
Ebbene, sono numerosi i casi in cui i viaggiatori assistiti dallo staff di avvocatoviaggiatore.it hanno ottenuto, oltre alla compensazione pecuniaria, il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale
A titolo esemplificativo, si segnala la sentenza n. 10831/14 del Giudice di Pace di Napoli con cui la Compagnia veniva condannata all’ulteriore somma di € 500,00 a passeggero a titolo di “danno patrimoniale e non” per il colpevole ritardo della Compagnia irlandese, che era costretta ad un atterraggio in uno scalo diverso da quello di destinazione a causa della scarsità del carburante.
Allo stesso modo, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 31277/16, ha condannato la Compagnia Araba ad ulteriori € 800,00 “per danno morale” essendo la Compagnia rea di aver cancellato colpevolmente il volo senza offrire ai passeggeri l’adeguata assistenza.
Ed, ancora, con sentenza n. 645/17,il Giudice di Pace di Catania condannava la Compagnia, oltre alla compensazione pecuniaria, al risarcimento del danno ulteriore di € 1.356,12 a vari titoli.
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