Illegittimo negato imbarco per mancata esibizione della carta di credito in originale: IL CASO

By 8 Febbraio 2020 Febbraio 20th, 2020 Archivio articoli, breaking news, il caso, news

ILLEGITTIMO NEGATO IMBARCO PER MANCATA ESIBIZIONE DELLA CARTA DI CREDITO IN ORIGINALE: IL CASO

La Compagnia aerea non può negare l’imbarco ai passeggeri per non aver esibito la carta di credito con cui l’azienda per cui lavorano ha acquistato i biglietti aerei.

Un’altra importante vittoria per i turisti ed i viaggiatori ottenuta dallo staff di www.avvocatoviaggiatore.it che hanno ottenuto dall’autorità giudiziaria di Roma con sentenza pronunciata il 20.05.2019 la piena condanna di una nota Compagnia aerea Spagnola al risarcimento del danno patrimoniale subito da tre dipendenti di una società che, recatisi in Perù per lo svolgimento delle proprie mansioni di lavoro si erano visti  negare l’imbarco dalla Compagnia aerea per non aver potuto esibire l’originale della carta di credito della Società, propria datrice di lavoro, che aveva concretamente acquistato i biglietti aerei.

Ebbene a nulla valsero le precauzioni prese dal legale rappresentante della società il quale si era premunito oltre che di inviare ai propri dipendenti la fotocopia della carta di credito utilizzata, anche una apposita dichiarazione scritta con tanto di copia della carta di identità del dichiarante.

Dunque i passeggeri furono costretti a pernottare a proprie spese a Lima e ad acquistare per il giorno seguente i biglietti aerei da altra Compagnia per far rientro a casa per un esborso complessivo di ulteriori € 3.863,76.

Risultati vani i numerosi tentativi di comporre bonariamente la vicenda, la Società datrice di lavoro insieme ai propri dipendenti coinvolti nella vicenda si rivolgevano allo staff di www.avvocatoviaggiatore.it chiedendo il ristoro dei propri diritti lesi.

Pertanto si procedeva a citare in giudizio la Compagnia aerea chiedendo non solo il risarcimento del danno subito ma anche la corresponsione della compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Reg CE 261/04 per il negato imbarco non giustificato da alcuna circostanza eccezionale.

Instauratosi il contraddittorio, valutate le difese di entrambe le parti, la V sezione del Giudice di Pace di Roma concludeva per l’integrale accoglimento della domanda proposta dagli attori: “…si deve osservare che quanto dedotto da parte convenuta in merito alla causa giustificativa del negato imbarco, si osserva che nessuna norma comunitaria e/o nazionale prevede il negato imbarco in caso di mancata esibizione di carta di credito con la quale si è acquistato il biglietto. E quindi tale mancata esibizione non rappresenta alcun inadempimento contrattuale da porsi a carico degli attori, peraltro nel caso di specie è emerso che comunque gli attori per il volo di ritorno, al momento dell’imbarco, presentavano fotocopia di tale carta di credito, intestata al legale rapp. te della società di cui sono dipendenti…del resto deve osservarsi che dalle informazioni rilasciate dalla compagnia, come emerge dalla documentazione depositata dagli attori, peraltro fornite soltanto dopo la conferma della prenotazione e acquisto dei biglietti, tale necessità di presentazione di carta di credito è prevista soltanto al primo punto di inizio del viaggio (non al ritorno né ai transiti), determinandosi da parte della compagnia un inadempimento contrattuale assolutamente ingiustificato e pertanto irragionevole, a fronte dell’adempimento degli attori, che avevano regolarmente pagato il volo previsto per il ritorno da Lima a Roma, causando una serie di disagi e spese ulteriori”. Peraltro al caso è applicabile l’ipotesi di cui all’art. 7 del regolamento CE 261/2004, con diritto del passeggero alla compensazione di € 600,00 per ciascun attore…In definitiva, per le suesposte motivazioni, la domanda va accolta nella complessiva misura di Euro 1.800,00 a titolo di compensazione pecuniaria, ed Euro 3.648,26 per il danno patrimoniale subito…”

Con la piena soddisfazione dei passeggeri manifestata in più occasioni allo staff di www.avvocatoviaggiatore.it, vi è da aggiungere che la Compagnia Aerea ha accettato la decisione dell’autorità giudiziaria rinunciando a proporre appello e pertanto la sentenza è passata in giudicato.

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