Una recente sentenza conferma ancora una volta il diritto del viaggiatore ad ottenere anche da una Compagnia Aerea Extra-UE il risarcimento del danno a seguito del ritardo, della cancellazione del volo o della perdita della coincidenza.
Con la recentissima sentenza depositata il 18.06.2018, l’autorità Giudiziaria di Roma ha condannato la Compagnia aerea turca a risarcire nella misura di € 800,00 i danni subiti dal passeggero che aveva subito un ritardo di 13 ore relativamente alla tratta Izmir – Milano con scalo ad Istanbul. Nella suddetta sentenza, infatti, il Giudice ha accolto integralmente la tesi degli avvocati di www.avvocatoviaggiatore.it ed ha condannato la Compagnia aerea a corrispondere al passeggero la somma di € 800,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa sulla scorta dei parametri stabiliti per la compensazione pecuniaria del Regolamento CE 261/2004 e della Convenzione di Montreal del 1999. In particolare però la Convenzione, pur riconoscendo il diritto dei passeggeri al risarcimento del danno per i disservizi subiti, si limita a stabilire una cifra massima per la sua quantificazione (4.150 DSP) oggi pari a circa e 5.000,00. Ebbene il Giudice ha respinto le eccezioni difensive della Compagnia secondo le quali in ragione della propria qualità di vettore Extra-UE nulla avrebbe dovuto corrispondere al passeggero se non eventuali spese documentate poiché non trovava applicazione il Regolamento CE 261/2004 che stabilisce la misura della compensazione pecuniaria in caso di ritardo aereo (€ 250,00 – € 400,00 – € 600,00) a seconda della tratta chilometrica interessata:
“Nella fattispecie in esame, inoltre, occorre richiamare la Convenzione di Montreal del 2.5.99, ratificata in Italia con la L. 12/2004, e, seppur come parametro di riferimento ai fini della quantificazione del risarcimento, anche il Regolamento CE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”
“La convenuta Compagnia si è limitata, infatti, a dedurre una mancanza di responsabilità con motivazioni inconsistenti e, comunque, carenti sotto il profilo probatorio. L’assunto della convenuta, a prescindere dall’applicazione o meno del regolamento n. 261/2004, non è condivisibile; è indubbio, infatti, che l’attore abbia subito disagi per il considerevole ritardo riportato dal volo aereo sulla tratta Izmir-Istambul-Milano, e che il relativo danno, patrimoniale e non, e comunque, nella sua interezza, va quantificato, ai sensi della Convenzione di Montreal, fino alla somma massima di DSP 4694 pari ad € 5.950,00. Nel caso che ci occupa ritiene questo giudicante far riferimento al regolamento CE 261/2004 per considerare, come indennizzo minimo, quello previsto come compensazione pecuniaria dal regolamento predetto, e liquidare, in via equitativa, anche in considerazione del rilevante ritardo, la complessiva somma di € 800,00”
La presente pronuncia va a consolidare l’orientamento sempre più diffuso della giurisprudenza di merito che ha ritenuto di risarcire il danno subito dal passeggero a seguito di ritardo o cancellazione del volo da parte del vettore Extra-UE facendo ricorso in via parametrica alle tabelle di cui al Regolamento CE 261/2004 dettate per la compensazione pecuniaria.
Lo staff di avvocatoviaggiatore.it è a completa disposizione per valutare gratuitamente, in caso di ritardo, cancellazione volo e perdita di coincidenza causata dalla Compagnia extra UE, il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cliccando sul seguente modello di contatto: