In seguito alle numerose richieste di informazioni tecniche sul risarcimento del danno da vacanza rovinata pervenute da numerosi turisti e viaggiatori, abbiamo ritenuto di fornire ulteriori elementi utili ai fini delle richieste di risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno da vacanza rovinata, quale disagio da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel pregiudizio al benessere psicofisico che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo.
Spesso però, il turista, demotivato dai ripetuti rifiuti dei Tour Operator, dal timore di dover subire ulteriori esborsi per assistenza legale, o dalle lungaggini processuali, tende a non far valere i diritti che sia la legislazione europea, sia quella nazionale gli riconosce.
Qual è la normativa che si applica?
Il danno da vacanza rovinata nasce con la direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». L’Italia, ha dato attuazione alla direttiva menzionata attraverso il D.Lgs. 111/1995 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso anche se solo con l’introduzione del d.lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), la voce di danno da vacanza rovinata viene disciplinata come danno non patrimoniale. Danno cioè non solo per i pregiudizi di natura economica ma anche di natura morale.
A questo punto occorre chiedersi: In quali casi c’è un danno da vacanza rovinata?
Il Codice del Turismo stabilisce che (artt. 47, 48 e 49):
• Le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata siano da individuarsi nell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico;
• l’inadempimento non sia di scarsa importanza;
• il danno da vacanza rovinata corrisponda al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Va precisato che inadempimento e/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sono ravvisabili ogniqualvolta la vacanza non corrisponda alle aspettative del turista, ingenerate non solo dai depliant pubblicitari e dagli opuscoli informativi, ma anche dallo stesso contratto, il quale va sempre redatto in forma scritta.
A solo titolo esemplificativo si elencano alcuni dei casi in cui l’organizzatore è tenuto a rispondere :
– l’albergo manca di servizi essenziali ad es. vi è aria condizionata non funzionante,
-precarie condizioni igieniche della struttura ricettiva,
-spiaggia non praticabile, mare sporco,
-strutture con barriere architettoniche non dichiarate,
-modifica degli orari di arrivo e di rientro, perdita del bagaglio,
-cancellazione o il ritardo del volo acquistato nell’ambito di un pacchetto turistico ed altri disagi aerei o navali,
-bagaglio smarrito o danneggiato nell’ambito del volo acquistato nel pacchetto turistico ed altri disagi aerei o navali.
In tal modo il consumatore turista è agevolato per avere un unico referente contrattuale, l’organizzatore che ha predisposto il pacchetto di viaggio da lui acquistato (direttamente o tramite un’agenzia di viaggi, che svolge il ruolo dell’intermediario nella vendita) e che è tenuto a risarcire i danni che ha subito per non aver potuto godere del periodo di vacanza!
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DELLA VACANZA ROVINATA?
Per ottenere il risarcimento della vacanza rovinata è necessario che venga presentato dal turista un reclamo, da proporre tempestivamente, anche in corso di viaggio, affinché l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio, oppure nel termine di 10 giorni dal rientro dal viaggio.
Di conseguenza, la contestazione può essere successiva a condizione che avvenga entro il termine di un anno dal rientro dal viaggio (per danni diversi a quelli alla persona) e di tre anni per danni alla persona (oltre il quale non sarà più possibile esperire la richiesta risarcitoria).
Se però l’inadempimento attiene al servizio di trasporto (aerei, treni, navi ecc.) il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda se si tratta, rispettivamente, di danni alla persona o alle cose.
Se non conosci le modalità per procedere, contattaci e ti invieremo il modello di reclamo, anche già compilato in base al tuo caso!!
RICHIESTA RISARCITORIA
Laddove il turista, ritenendo l’inadempimento dell’organizzatore non di lieve entità, intenda avanzare una richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata deve promuovere un giudizio civile nei confronti dell’organizzatore del viaggio, se quest’ultimo contesta la propria responsabilità.
Il turista può agire per ottenere tutti i danni che ritiene di aver subito, sia nei confronti del tour operator, sia nei confronti della Compagnia di assicurazioni, ove stipulata una polizza.
Sarà possibile agire nei confronti dell’organizzatore del viaggio sia giudizialmente che stragiudizialmente [l’80% dei casi affrontati dal nostro Staff è stato risolto in via stragiudiziale, senza il ricorso all’Autorità Giudiziaria, con ristoro completo dei pregiudizi subiti dai nostri assistiti].
Nel caso in cui invece si agisca in via giudiziale, la competenza a decidere le controversie spetta
– al Giudice di Pace, se la pretesa risarcitoria non supera € 5.000,00 (con termini processuali dimezzati);
– al Tribunale se il valore della causa è superiore a € 5.000,00.
Dal punto di vista della competenza territoriale, il Foro di competenza è quello di residenza del consumatore. (il nostro Studio legale garantisce assistenza in tutta Italia!)
Il nostro staff è a completa disposizione per fornire a tutti i viaggiatori e i turisti tutta la consulenza gratuita del caso compilando il seguente modulo: